Come noto non tutti i residui di produzione sono “rifiuti”. Alcuni di essi, infatti, non acquistano mai la natura di rifiuto (sottoprodotti), altri invece la perdono all’esito di un procedimento di recupero. In particolare, fermo l’onere della prova che grava sul produttore, non costituiscono “rifiuti” ai sensi della vigente normativa e possono godere (di conseguenza) di un regime di favore per la loro gestione:
1) i sottoprodotti, ossia i residui originati da un processo di produzione il cui scopo primario non è la loro produzione e rispondenti alle ulteriori particolari caratteristiche previste dalla vigente normativa. Tali residui costituiscono dei “non rifiuti” fin dalla loro nascita. L’art. 184 bis del Dlgs 152/06 definisce sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2) i residui diventati materie prime secondarie (cd. “Mps”) o materiali “End of waste”, ossia i residui che hanno perso la loro qualifica di “rifiuti” dopo specifiche operazioni di recupero. Le regole sul recupero dei residui sono attualmente oggetto di un’evoluzione giuridica che si sposta dalla storica disciplina relativa alla produzione delle “materie prime secondarie” alla nuova logica di matrice comunitaria dell’“end of waste” (ossia della “cessazione della qualifica di rifiuto”). Ai sensi dell’art. 184-ter del Dlgs 152/06 un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
- a) la sostanza o l’oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
- d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
Il 24 febbraio 2021 entra in vigore il nuovo regolamento del Ministero dell’Ambiente che disciplina, ai sensi dell’articolo 184-ter del Dlgs 152/2006, la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. “End of waste”) da carta e cartone.
Le nuove regole, approvate con decreto del MinAmbiente 22 settembre 2020, n. 188, riguardano in primis i requisiti tecnici (riguardanti, oltre ai requisiti di qualità della carta o cartone recuperati, anche le verifiche da effettuare sugli stessi e sui rifiuti in ingresso) che devono essere rispettati affinché i rifiuti di carta e cartone, ovvero i “rifiuti di carta e cartone, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti da raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali“, cessino di essere qualificati rifiuti.
Il rispetto dei criteri deve essere attestato dal produttore di carta e cartone recuperati attraverso apposita dichiarazione di conformità (Ddc).
I rifiuti recuperati, ai sensi dell’allegato 2 del regolamento, possono essere utilizzati nella manifattura di carta e cartone ad opera dell’industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.
I produttori di carta e cartone recuperati hanno tempo fino al prossimo 23 agosto 2021 per presentare alle autorità competenti gli aggiornamenti delle comunicazioni effettuate ex articolo 216 del Dlgs 152/2006 (operazioni semplificate di recupero) o un’istanza di aggiornamento delle autorizzazioni ex Parte IV del Dlgs 152/2006 (rifiuti) o Titolo III-bis della Parte II del Dlgs 152/2006 (Aia).